Agenzia
delle entrate - Circolare 2 ottobre 2001, n. 86
Oggetto: Regimi fiscali agevolati per le imprese ed i lavoratori
autonomi - Articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000,
n.388; Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 14 marzo 2001-Istruzioni operative per l'utilizzazione
del servizio telematico di "tutoraggio".
Com'è noto gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 prevedono regimi fiscali agevolati per coloro che
iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro
autonomo (art. 13), nonché per i soggetti che svolgono
attività cosiddette marginali (art. 14).
Con le circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n.8/E del 26 gennaio
2001 e n. 23/E del 9 marzo 2001 sono stati forniti chiarimenti
sulle suddette disposizioni agevolative che consistono in sintesi:
- nell'esonero da numerosi adempimenti contabili;
- nella concessione di un credito di imposta per l'acquisto delle
apparecchiature informatiche;
- nella convenienza economica derivante dall'applicazione, relativamente
al reddito conseguito, dell'imposta sostituiva dell'IRPEF e relative
addizionali regionali e comunali, e della non concorrenza dello
stesso reddito alla formazione del reddito complessivo IRPEF,
con conseguente eliminazione della progressività delle
aliquote;
- nei vantaggi derivanti dall'assistenza gratuita fornita direttamente
dall'Agenzia delle Entrate.
Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
14 marzo 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo
2001, n.68, è stato previsto, tra l'altro, per i contribuenti
che si avvalgono della specifica assistenza, che il sistema informativo
dell'Agenzia delle Entrate:
- elabori i dati contabili trasmessi dal contribuente;
- liquidi le imposte;
- predisponga i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente
dovute;
- predisponga il modello per l'eventuale richiesta del rimborso
dell'IVA;
- predisponga i quadri della dichiarazione unificata relativi
all'attività esercitata dal contribuente.
Da un punto di vista operativo l'assistenza si esplica prevalentemente
attraverso il servizio telematico e, in tutti i casi in cui l'informazione
richiesta dall'utente non può essere trattata in maniera
automatica, attraverso rapporti diretti con gli uffici, anche
mediante posta elettronica.
Pertanto, a seguito della realizzazione delle procedure informatiche,
concernenti le funzioni sopra illustrate, con particolare riguardo
all'attività di assistenza specifica per i contribuenti
che si avvalgono del servizio di "tutoraggio" apprestato
dagli uffici, si forniscono le istruzioni operative relative alle
modalità tecniche di utilizzo del servizio telematico da
parte dei contribuenti e degli uffici.
1. Adempimenti dei contribuenti
A partire dal 16 ottobre 2001, viene resa disponibile la procedura
di "tutoraggio" per i soggetti che hanno optato per
i regimi fiscali agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo e per le attività marginali.
Pertanto, per i soggetti che usufruiscono dell'assistenza dell'Agenzia
delle Entrate (punto 3 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 14 marzo 2001, recanti rispettivamente disposizioni
concernenti "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo" e "Regime fiscale
agevolato delle attività marginali"), dalla suddetta
data sarà possibile, collegandosi via internet al sito
www.agenziaentrate.it, acquisire il software necessario per inserire
le informazioni ed i dati che periodicamente vanno trasmessi all'Anagrafe
tributaria.
La
procedura informatica a disposizione dei contribuenti consente
di comunicare i dati necessari per la elaborazione della contabilità
e per il conseguente obbligo di dichiarazione, permettendo agli
uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi
dai contribuenti.
Si ricorda che, come previsto dai citati provvedimenti del 14
marzo 2001 (punto 3.8), i contribuenti che intendono avvalersi
del servizio devono richiedere un pincode ed una password, compilando
l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it.
La prima parte del pincode è comunicata al contribuente
immediatamente in via telematica, mentre la seconda parte e la
password di accesso sono inviate al domicilio dei contribuenti,
entro pochi giorni, tramite Poste Italiane spa. In virtù
delle disposizioni di cui al punto 6.3 dei provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001, essendo disponibile
la procedura informatica dal prossimo 16 ottobre 2001, è
consentito da tale data ed entro il prossimo 10 novembre trasmettere
per via telematica i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno
2001, ferma restando la data del 10 gennaio 2002 per la trasmissione
dei dati delle operazioni relative all'ultimo trimestre del 2001.
Restano ovviamente confermate, a regime, le scadenze periodiche
di trasmissione telematica dei dati previste dal punto 4.1 dei
più volte citati provvedimenti del 14 marzo 2001.
1.1. Procedure informatiche e funzioni per il contribuente
Di seguito vengono sinteticamente descritte le funzioni delle
procedure informatiche disponibili a decorrere dal 16 ottobre
2001 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:
• acquisizione ed elaborazione dei dati: la procedura prevede
le funzioni necessarie per gestire l'elaborazione dei dati contenuti
nei documenti contabili del contribuente.
Il contribuente può gestire i dati relativi a tutte le
operazioni effettuate, costituendo nel proprio personal computer
una base informativa analitica relativa all'attività esercitata
nell'anno. Tali dati, opportunamente aggregati, sono utilizzati
per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge per poter fruire del regime fiscale agevolato.
I dati analitici, trasmessi entro il 10 gennaio di ciascun anno,
consentono invece la predisposizione automatica dei quadri della
dichiarazione relativi al reddito di impresa e/o di lavoro autonomo.
Laddove si manifestino particolari problemi nella predisposizione
automatica della dichiarazione, è possibile rivolgersi
al "tutor".
La procedura prevede anche alcune funzioni di ausilio, quali la
gestione dell'elenco dei clienti, dei fornitori e dei prestatori
di lavoro.
Alla fine del periodo d'imposta il contribuente trasmette per
via telematica i dati analitici delle registrazioni.
I dettagli relativi alle varie funzioni previste sono illustrati
nell1 help tecnico-normativo in linea.
La procedura, cui possono accedere i contribuenti in possesso
del pincode, contiene anche la guida operativa per la gestione
dei dati contabili.
• trasmissione telematica: attraverso questa funzione il
soggetto "tutorato" procede all'invio periodico dei
dati contabili aggregati, da rendere disponibili all'ufficio competente.
Attraverso la funzione di trasmissione telematica vengono, inoltre,
gestiti l'invio della dichiarazione, nonché la ricezione
delle comunicazioni che l'ufficio rende disponibili al contribuente
(superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, ecc.);
• predisposizione della dichiarazione annuale: il contribuente
riceve la dichiarazione precompilata e procede all'integrazione
della stessa con i dati relativi agli altri redditi posseduti,
utilizzando l'applicazione "Uniconline".
Per informazioni sul servizio i contribuenti possono anche avvalersi
dei cali center dell'Agenzia delle Entrate, telefonando al n.
848800444 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 17; il sabato dalle 9 alle ore 13).
2. Adempimenti per gli uffici locali
Gli uffici locali, a decorrere dal 16 ottobre 2001, possono acquisire
dal sito intranet dell'Agenzia delle Entrate la stessa procedura
informatica resa disponibile per i contribuenti.
Premesso che l'assistenza in questione viene prestata prevalentemente
attraverso il servizio telematico internet, si fa presente che
la funzione di assistenza fiscale da parte degli uffici (cosiddetto
"tutoraggio dei contribuenti assistiti") si differenzia
dagli ordinar! servizi di informazione e assistenza fiscale normalmente
prestati, in quanto comporta l'individuazione, nell'ambito degli
uffici, di un responsabile della specifica assistenza in argomento.
Sulla base delle richieste di assistenza fiscale, pertanto, gli
uffici locali o, in mancanza, gli uffici distrettuali delle imposte
dirette, competenti in ragione del domicilio fiscale dell'assistito,
designano -con provvedimento del dirigente capo dell'area servizi
ai contribuenti o, in mancanza, del direttore dell'ufficio - un
"tutor" il quale assiste il contribuente nell'assolvimento
degli obblighi tributari.
A partire dal 20 novembre 2001, sarà disponibile la funzione
di collegamento con il sistema centrale con la quale è
possibile effettuare il monitoraggio previsto al punto 3.4 dei
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14
marzo 2001, per la verifica, sulla scorta dei dati trasmessi,
dello stato e dell'andamento economico dei contribuenti assistiti,
nonché dell'eventuale superamento dei limiti previsti.
2.1. Procedure informatiche e funzioni per gli uffici
• tutoraggio automatico: è prevista una funzione
del sistema centrale attraverso la quale l'ufficio può
verificare lo stato di ogni singolo contribuente aggiornato sulla
base dei dati sintetici periodicamente trasmessi. In particolare,
l'ufficio può verificare la tempestività delle trasmissioni
da parte dei contribuenti assistiti, l'andamento economico dell'impresa
"tutorata", nonché l'eventuale avvicinamento
o il superamento dei limiti previsti dal regime agevolato adottato.
In tali ipotesi gli uffici sono dotati di un'apposita procedura
che periodicamente riepiloga i dati degli assistiti segnalando,
ove si verificasse, il superamento dei limiti di importo. Si evidenzia
che l'ufficio, per dare assistenza sulle funzionalità della
procedura, dispone della stessa applicazione distribuita ai contribuenti.
Per qualsiasi comunicazione diretta al soggetto "tutorato",
l'ufficio utilizza la casella di posta elettronica che quest'ultimo
ha comunicato;
• predisposizione e validazione della dichiarazione annuale:
le dichiarazioni pre-compilate dal sistema vengono inviate sia
all'ufficio di competenza che al contribuente. Attraverso l'utilizzo
di Uniconline, l'ufficio è in grado di validare la dichiarazione
e di assistere il contribuente nel completamento dei quadri con
gli altri dati.
Si fa presente che per gli uffici non serviti dalla rete intranet
saranno fornite successive istruzioni operative, per assicurare
la specifica assistenza ai contribuenti.
Si raccomanda alle Direzioni regionali e agli Uffici in indirizzo
di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.