Il 31 dicembre
2006 è il termine ultimo per adottare misure
minime di sicurezza nella propria azienda. Per misure minime
si intendono programmi specifici per la sicurezza come Antivirus,
programmi anti intrusione e programmi per l'aggiornamento e il
controllo del sistema. A seconda della propria situazione può
essere necessario ricorrere all'uso di uno o più programmi.
L’omessa adozione
di queste misure minime di sicurezza costituisce anche reato (art.
169 del Codice), e prevede l’arresto sino a due anni
o l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.
Documento Programmatico
sulla Sicurezza (D.P.S.)
Il
D.L. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali" è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e definisce
le misure minime di sicurezza che devono essere utilizzate dall'azienda
nel trattamento dei dati.
le principali scadenze determinate dal Garante sono:
31 dicembre 2006 termine ultimo
per redigere un documento programmatico (D.P.S.) aggiornato
seguendo quanto stabilito dalle nuove misure minime di sicurezza
contemplate negli art 33-35 e allegato B del D.L. 30 giugno
2003 n.196
dal prossimo
anno (01/01/2006), decorso il periodo transitorio
connesso all'entrata in vigore del Codice della privacy, il
termine per l'aggiornamento del D.P.S. rimarrà fissato
al 31 marzo, così come ogni anno a seguire.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve
essere adottato da chiunque effettua un trattamento di dati sensibili
o giudiziari dove con il termine trattamento
si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
Nel
Codice sono definite le misure minime di sicurezza da adottare,
per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici (art. 34) e nello specifico riguardano:
autenticazione informatica;
adozione di procedure
di gestione delle credenziali di autenticazione;
utilizzazione di un sistema
di autorizzazione;
aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
adozione di procedure
per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
dei dati e dei sistemi;
tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.