L'art. 33 del
testo unico sulla Privacy prevede l'obbligo di adottare delle
Misure minime di sicurezza, da parte non solo delle aziende
che trattano dati sensibili o semisensibili ma anche di altre
realtà che trattano dati in forma elettronica ovvero
dati personali di fornitori, clienti dipendenti, pazienti
ecc.
In particolare stabilisce che il trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate le seguenti misure minime:
• autenticazione informatica;
• adozione di procedure di gestione delle credenziali
di autenticazione;
• utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
• protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti
e a determinati programmi informatici;
• adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati
e dei sistemi;
• tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
• adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Lo scopo delle misure minime di sicurezza è quello
di garantire il più possibile da accessi non consentiti
i dati personali dei cittadini in possesso di aziende od enti.
Ma serve soprattutto anche per dare un metodo di lavoro idoneo
in ambito informatico.
Rispetto alla precedente normativa è stata rimossa
la distinzione fra elaboratori connessi ad una rete ed elaboratori
isolati dalla rete: per cui anche un computer isolato dalla
rete contenente dati è soggetto alla normativa.
Gli interventi da attuare per rispettare la nuova normativa
possono riassumersi:
• nella nomina di un titolare e, facoltativamente, di
un responsabile per la gestione della protezione dei dati,
• nell'identificazione da parte del titolare di tutti
gli incaricati del trattamento
• nella messa in sicurezza degli elaboratori utilizzati
per il trattamento dei dati contro ogni possibile violazione
o inficiamento del funzionamento
• nella trascrizione delle procedure interne da seguire
• nella redazione di un DPS (Documento programmatico
sulla sicurezza) redatto con data certa entro il 1 gennaio
del 2005 e successivamente aggiornato con cadenza annuale.
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Il DPS costituisce l'unico elemento di prova dell'adeguamento
aziendale alla nuova normativa.
L’articolo 35
(trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
prevede le seguenti misure minime di sicurezza (nei
modi previsti dal disciplinare tecnico, un allegato della
legge stessa):
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di
atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento
dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all’identificazione
degli incaricati.
Il disciplinare tecnico dovrà
essere aggiornato periodicamente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni
e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica
e all’esperienza maturata nel settore (ex art. 36 Codice
in materia di protezione dei dati personali).
Queste misure minime di sicurezza nonostante sembrino complicare
le normali operazioni quotidiane, in realtà garantiscono
una maggior sicurezza informatica e, proteggono
l'azienda da possibili furti elettronici di dati.
Ulteriori garanzie contro perdite di dati dovute a guasti
dei PC o altri malfunzionamenti è data dall'obbligatorietà
dei backup settimanali di tutti i dati più
importanti dell'azienda; dall'aggiornamento
dell'antivirus e dei sistemi operativi.
Il Codice prevede infine l'obbligatorietà della formazione
al personale incaricato del trattamento dei dati e la sua
pianificazione fin dal momento dell'assunzione di nuovi elementi
nello staff, per garantire il corretto rispetto della normativa.
Da sottolineare che le misure minime sulla messa in sicurezza
del parco informatico “proteggono” dalle sanzioni
penali previste per chi non si adegua entro il 1 gennaio 2005
(al più 25 marzo 2005 previa richiesta di proroga giustificata);
per garantire la protezione sufficiente (evita sanzioni amministrative
e risarcimenti danni di terzi) bisogna ricorrere ad un adeguamento
informatico più consistente, implementando la tecnologia
nel momento in cui risulta obsoleta e i software per una maggiore
protezione.