Art.
37 - Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a. dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c. dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
d. dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici
volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato,
o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e. dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonché dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
f. dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2.
Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili
di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai
sensi dell’art. 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla G.U. della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito
dei trattamenti di cui al comma 1°, eventuali trattamenti
non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3.
La notificazione è effettuata con unico atto anche quando
il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei
dati.
4.
Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità
per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio
Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalità
di applicazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 38 - Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento
da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2.
La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto
dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione
con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3.
Il Garante favorisce la disponibilità del modello per
via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4.
Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione medesima.
5.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6.
Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell’art. 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2° a chi ne fa richiesta, salvo
che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a. comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico
ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge
o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b. trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all’art. 110/1° primo periodo.
2.
I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1°
possono essere iniziati decorsi 45 giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante. La comunicazione di cui al comma 1° è
inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale
e conferma del ricevimento di cui all’art. 38/2°,
oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella G.U. della Repubblica italiana.
Art. 41 - Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito
di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’art. 40 non è tenuto a presentare al Garante
una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2.
Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell’art. 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3.
L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all’art. 38/2°. La medesima richiesta
e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata. Se il richiedente è invitato
dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 26/2°,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento
richiesto. In presenza di particolari circostanze, il Garante
può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a
tempo determinato.