Art.
7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
[a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 - Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2.
I diritti di cui all’art. 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai
sensi dell’art. 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a. in base alle disposizioni del D.L. 143/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge 197/1991 e successive modificazioni,
in materia di riciclaggio;
b. in base alle disposizioni del D.L. 419/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge 172/1992 e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c. da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai
sensi dell’art. 82 della Costituzione;
d. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonché alla tutela della
loro stabilità;
e. ai sensi dell’art. 24/1°/f, limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
Legge 397/2000;
g. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h. ai sensi dell’art. 53, fermo restando quanto previsto
dalla Legge 121/1981.
3.
Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei
casi di cui:
- al comma 2°/a-b-d-e-f, provvede nei modi di cui agli artt.
157-158-159;
- al comma 2°/c-g-h, provvede nei modi di cui all’art.
160.
4.
L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo
salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione
di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni
o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art.
7/1°-2°, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell’incaricato o del responsabile.
2.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 l’interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3.
I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi
ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4.
L’identità dell’interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia
di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce
o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell’interessato. Se l’interessato è una
persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5.
La richiesta di cui all’art. 7/1°-2°, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 - Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a. ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato,
anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b. a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per
il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici
o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre
che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni.
Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali,
il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione
di cui all’art. 84/1°.
4.
Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell’interessato può
avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile.
In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7 comma
1° e comma 2°/a-b-c, non risulta confermata l’esistenza
di dati che riguardano l’interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8.
Il contributo di cui al comma 7° non può comunque
superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il
contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano
su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari,
si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all’entità delle richieste
ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato.
9.
Il contributo di cui ai commi 7°-8° è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre 15 giorni
da tale riscontro.