Art. 33 - Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza
di cui all’art. 31, o previsti da speciali disposizioni,
i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art.
58/3°, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
[B], le seguenti misure minime:
a. autenticazione informatica;
b. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c. utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d. aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
a determinati programmi informatici;
f. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g. tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h. adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 - Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
[B], le seguenti misure minime:
a. aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b. previsione di procedure per un’idonea custodia di atti
e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c. previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36 - Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato [B], relativo
alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata
nel settore.