Art.
1 - Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano.
Art. 2 - Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”,
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà
di cui al comma 1° nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonché
per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari
del trattamento.
Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento
dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali
e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.
Art. 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “trattamento”, qualunque operazione o complesso
di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati;
b. “dato personale”, qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c. “dati identificativi”, i dati personali che permettono
l’identificazione diretta dell’interessato;
d. “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e. “dati giudiziari”, i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’art. 3/1°/a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-r-s-t-u
del D.P.R. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli artt. 60-61 del codice di procedura
penale;
f. “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g. “responsabile”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
h. “incaricati”, le persone fisiche autorizzate
a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i. “interessato”, la persona fisica, la persona
giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono
i dati personali;
l. “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m. “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n. “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o. “blocco”, la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p. “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q. “Garante”, l’autorità di cui all’art.
153, istituita dalla Legge 675/1996.
2. Ai
fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a. “comunicazione elettronica”, ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una
rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio
di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b. “chiamata”, la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c. “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi
di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d. “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e. “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall’art. 2/c della Direttiva 02/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 07-mar-2002;
f. “abbonato”, qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g. “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h. “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i. “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica
la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l. “servizio a valore aggiunto”, il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m. “posta elettronica”, messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai
fini del presente codice si intende, altresì, per:
a. “misure minime”, il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b. “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c. “autenticazione informatica”, l’insieme
degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell’identità;
d. “credenziali di autenticazione”, i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti
o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione
informatica;
e. “parola chiave”, componente di una credenziale
di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f. “profilo di autorizzazione”, l’insieme
delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g. “sistema di autorizzazione”, l’insieme
degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso
ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4.
Ai fini del presente codice si intende per:
a. “scopi storici”, le finalità di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze
del passato;
b. “scopi statistici”, le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c. “scopi scientifici”, le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato
anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.
In caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione
del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli artt. 15-31.
Art. 6 - Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.