D. Lgs. 196/2003 - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
REGOLE
PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art.
11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c. esatti e, se necessario, aggiornati;
d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e. conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati.
2.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, ne verifica la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
2.
I codici sono pubblicati nella G.U. della Repubblica italiana
a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell’allegato [A] del presente codice.
3.
Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1° costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato
da soggetti privati e pubblici.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma
1° e all’art. 139.
Art. 13 - Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a. le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’art. 7;
f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.
5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’art. 7, è indicato tale responsabile.
2.
L’informativa di cui al comma 1° contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico,
di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
3.
Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l’informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione
al pubblico.
4.
Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1°, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all’atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5.
La disposizione di cui al comma 4° non si applica quando:
a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla Legge 397/2000 o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c. l’informativa all’interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità
dell’interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato.
2.
L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1°, ai sensi dell’art. 7/4°/a, salvo che
la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di
una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell’art. 17.
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo
2050 del codice civile.
2.
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso
di violazione dell’art. 11.
Art. 16 - Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
a. distrutti;
b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d. conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’art. 12.
2.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1°/b, o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato,
ove prescritti.
2.
Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1° sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente
codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.