D. Lgs. 196/2003 - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI ECONOMICI
Art. 23 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguarda re l’intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,
e se sono state rese all’interessato le informazioni di
cui all’art. 13.
4.
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato
il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella PARTE II, quando il trattamento:
a. è necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell’interessato;
c. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e. è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l’interessato
e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato.
Si applica la disposizione di cui all’art. 82/2°;
f. con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
Legge 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g. con esclusione della diffusione, è necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h. con esclusione della comunicazione all’esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa ai sensi dell’art.
13;
i. è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all’allegato [A], per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell’art. 6/2° del D.Lgs. 490/1999, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità
giudiziaria:
a. in riferimento a dati personali dei quali è stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il
periodo di tempo indicato nell’art. 11/1°/e;
b. per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2.
E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58/2°, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3.
Il comma 1° non si applica al trattamento:
a. dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, sempre che i da ti non siano diffusi
o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b. dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria.
4.
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a. quando il trattamento è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno
o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione
resa nota agli interessati all’atto dell’informativa
ai sensi dell’art. 13;
b. quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell’incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l’interessato
e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di
cui all’art. 82/2°;
c. quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla Legge 397/2000 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d. quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all’art. 111.
5.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di
enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.