D. Lgs. 196/2003 - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
REGOLE
ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art.
18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3.
Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione
alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
4.
Salvo quanto previsto nella PARTE II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5.
Si osservano le disposizioni di cui all’art. 25 in tema
di comunicazione e diffusione.
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall’art. 18/2°, anche
in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2.
La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma
di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata
se è decorso il termine di cui all’art. 39/2°,
e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3.
La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati
o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
Art. 20 - Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili
e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art.
22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità
al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154/1°/g,
anche su schemi tipo.
3.
Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante l’individuazione delle attività, tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali
è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art.
26/2°, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento
è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì
a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni
nei modi di cui al comma 2°.
4.
L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di
cui ai commi 2°-3° è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2.
Le disposizioni di cui all’art. 20/2°-4°, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell’interessato.
2.
Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3.
I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4.
I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l’interessato.
5.
In applicazione dell’art. 11/1°/c-d-e, i soggetti
pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento
che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili
e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6.
I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati
per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6°
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9.
Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3°, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10.
I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito
di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
11.
In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10°, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.