D.
Lgs. 196/2003 - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Art. 31 - Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32 - Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’art. 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione
e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2.
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti,
se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1°-2°,
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa è resa al Garante e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.