D.
Lgs. 196/2003 - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 - Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento
è l’entità nel suo complesso o l’unità
od organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 - Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2.
Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5.
Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2° e delle proprie istruzioni.
Art.
30 - Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2.
La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera
tale anche la documentata preposizione della persona fisica
ad una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità
medesima.