Art. 42 - Trasferimenti all’interno dell’Unione
europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate
in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione
dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea,
fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti
di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione
europea è consentito quando:
a. L’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b. E’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l’interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione
o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell’interessato;
c. E’ necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato
ai sensi degli artt. 20-21;
d. E’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica
la disposizione di cui all’art. 82/2°;
e. E’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla Legge 397/2000 o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f. E’ effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme
che regolano la materia;
g. E’ necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all’allegato [A], per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell’art. 6/2° del D.Lgs. 490/1999, di approvazione
del T.U. in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h. il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44 - Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea,
è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a. individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b. individuate con le decisioni previste dall’art. 25/6°
e dall’art. 26/4° della Direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24-ott-1995, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all’Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 - Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli artt. 43-44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è
vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione
o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.