D.
Lgs. 196/2003 - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2.
Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato
[C] al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui
al comma 1° effettuati con strumenti elettronici, relativamente
a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno
di cui al comma 1° individuano i medesimi trattamenti da
essi effettuati sono riportati nell’allegato [C] con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 47 - Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
- Artt. 9-10-12-13-16-18-19-20-21-22-37;
- Art. 38/1°-2°-3°-4°-5°
- Artt. 39-40-41-42-43-44-45;
- Artt. 145-146-147-148-149-150-151.
2.
Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata
la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli
uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli artt. 3-11 del presente codice.
Art. 49 - Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del D.M. (Grazia e Giustizia) 334/1989, le disposizioni
regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all’art. 13 del D.P.R. 448/1988,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l’identificazione di un
minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
Art. 51 - Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie
di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2.
Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado, l’interessato può chiedere per
motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria
o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito
il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della
sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere,
in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l’indicazione delle generalità e di
altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1° provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorità può disporre d’ufficio che sia
apposta l’annotazione di cui al comma 1°, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
3.
Nei casi di cui ai commi 1°-2°, all’atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l’indicazione degli estremi del presente articolo:
“In caso di diffusione omettere le generalità e
gli altri dati identificativi di.....”.
4.
In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o
di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al
comma 2°, o delle relative massime giuridiche, è
omessa l’indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’interessato.
5.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 734/bis del Codice
Penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell’annotazione di cui al comma 2°, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di
lodo ai sensi dell’art. 825 del Codice di Procedura Civile.
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui
al comma 1° prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3°,
anche ai sensi del comma 2°. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art.
32 della Legge 109/1994, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.